ASSOCIAZIONE ITALIANA CONSULENTI
CONIUGALI E FAMILIARI

 

L' A.I.C.C. e F. è un'associazione senza fini di lucro costituita da professionisti che ha lo scopo di tutelare e promovere la professione di Consulente Familiare.

Fa parte della categoria delle Associazioni Professionali di diritto privato e soggetta alla disciplina della legge 14 gennaio 2013 n.4, disposizioni sulle professioni non organizzate.

L'associazione è iscritta al CNEL dal 1994 e fa parte del CoLAP (Coordinamento Libere Associazioni Professionali).

Recentemente, a seguito della domanda di iscrizione all' Elenco delle associazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale presso il Ministero della Giustizia, ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 206/2007, ha ricevuto parere favorevole del CNEL in merito all'inserimento ed è in attesa del Decreto Interministeriale per il riconoscimento.

L'associazione raccoglie e tutela i Consulenti della Coppia e della famiglia e all'art.4 del suo statuto dichiara di perseguire gli scopi di:

a) tutelare la professionalità del consulente;

b) promuovere lo studio dei problemi relativi alla consulenza coniugale e familiare;

c) preparare direttamente o servendosi di altre istituzioni qualificate all'esercizio della consulenza alla persona, alla coppia e al nucleo familire e, secondo i criteri della formazione permanente, favorire l'aggiornamento dei consulenti e degli specialisti di consultorio;

d) omissis (vedere statuto);

e) omissis (vedere statuto);

f) instaurare e mantenere contatti con gli organismi nazionali e internazionali.

L'associazione tiene ed aggiorna l'Albo Professionale di coloro che ritiene abilitati in Italia all'esercizio della professione di consulente della coppia e della famiglia.

lo statuto rappresenta la Magna Carta dell'Associazione e detta le regole principali della sua vita e della sua attività.

A parte gli scopi dell'associazione (art.4) vengono disciplinati i seguenti campi:

- definizione del consulente

- albi professionali

- ammissione dei soci

- libera professione

- organi collegiali

- rivista periodica.

L'A.I.C.C.e F. in qualità di associazione di professionisti è tenuta a verificare la preparazione e la competenza dei propri iscritti nel campo della consulenza familiare dell'esercizio della professione di consulente.

Pertanto l'associazione:

- ammette come soci aggregati ed effettivi i diplomandi e diplomati delle scuole di formazione triennali che sono già accreditate con l' A.I.C.C.e F.

- ammette come soci effettivi anche i possessori di un diploma triennale di formazione in consulenza familiare ritenuto qualificante dell'associazione secondo il giudizio che il Consiglio Direttivo esprime in un'apposita riunione.

I soci ammessi vengono iscritti all'ALBO professionale e godono dei servizi messi a disposizione dall'associazione che sono:

- copertura assicurativa collettiva, riservata a tutti i soci, che l'associazione detiene con l'UNIPOL e che copre la responsabilità civile contro i danni arrecati ai clienti durante l'esercizio della consulenza;

- l'abbonamento alla rivista trimestrale "Il consulente familiare" che è l'organo di stampa ufficiale dell'A.I.C.C.e F.;

- una costante funzione di raccordo tra gli iscritti e gli organi dell'associazione, degli enti di rappresentanza di secondo livello e con le istituzioni;

- la certificazione di competenza che viene rilasciata agli iscritti secondo la normativa europea e quella nazionale (di prossima definizione).

 

REGOLAMENTO DI AMMISSIONE A SOCIO EFFETTIVO A.I.C.C.e F.

Art. 6

Requisiti per l'ammissione.

I requisiti per l'ammissione a socio effettivo sono i seguenti:

a) titolo di studio di scuola superiore

b) diploma di qualifica professionale di consulente familiare

c) esercizio del tirocinio.

Art. 7

Titolo di studio.

omissis

Il titolo di studio di scuola media superiore di durata quinquennale o laurea deve essere posseduto alla data dell'inizio del corso triennale di formazione.

Art. 8

Diploma Professionale.

Sono considerati Diplomi Professionali

a) il diploma di consulente familiare ottenuto presso una delle scuole di formazione accreditate dall' A.I.C.C. e F.;

b) il diploma di qualifica professionale ottenuto dopo la frequenza di un corso triennale di formazione organizzato da ente pubblico o privato ritenuto qualificante dal Consiglio Direttivo dell'associazione.

Art. 9 Tirocinio. Si intende per tirocinio l'esercizio post diploma di un servizio di consulenza alla persona, alla coppia e al nucleo familiare in conformità alle norme previste dal regolamento dell'associazione ed avere svolto le attività consulenziali connesse.

Il servizio di consulenza può essere esercitato all'interno di un consultorio o analoga struttura o presso lo studio privato di un socio effettivo e deve essere supervisionato.

Ai fini della validità del tirocinio devono trascorrere almeno 18 mesi dal conseguimento del diploma professionale alla richiesta di ammissione all'associazione.

Deve inoltre, essere documentata la casistica e l'attività consulenziale svolta con un minimo di 150 ore e di 4 casi di consulenza trattati.

Rientrano tra le ore di attività consulenziali:

- le ore di consulenza

- i colloqui di orientamento

- la partecipazione all'equipe

- le ore di supervisione

- le ore di segreteria

- le ore per cui vengono attribuiti i Crediti formativi professionali di cui all'art.11 del regolamento.

Art.10

Esame di ammissione.

L'ammisione a socio effettivo prevede il superamento di uno specifico esame in cui viene valutata l'idoneità del richiedente all'esercizio della Consulenza Familiare.

L'esame finalizzato ad accertare:

- il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione di socio effettivo;

- l'approfondita conoscienza degli atti normativi dell'associazione e del Codice Deontologico della professione di consulente familiare;

- la preparazione personale del candidato;

- la padronanza delle metodologie di consulenza.

L'esame consiste in un colloquio individuale in cui il candidato dovrà presentare una relazione sul caso di consulenza precedentemente trattato.

 

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