ASSOCIAZIONE ITALIANA CONSULENTI
CONIUGALI E FAMILIARI
L' A.I.C.C. e F. è un'associazione senza fini di lucro costituita da professionisti che ha lo scopo di tutelare e promovere la professione di Consulente Familiare.
Fa parte della categoria delle Associazioni Professionali di diritto privato e soggetta alla disciplina della legge 14 gennaio 2013 n.4, disposizioni sulle professioni non organizzate.
L'associazione è iscritta al CNEL dal 1994 e fa parte del CoLAP (Coordinamento Libere Associazioni Professionali).
Recentemente, a seguito della domanda di iscrizione all' Elenco delle associazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale presso il Ministero della Giustizia, ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 206/2007, ha ricevuto parere favorevole del CNEL in merito all'inserimento ed è in attesa del Decreto Interministeriale per il riconoscimento.
L'associazione raccoglie e tutela i Consulenti della Coppia e della famiglia e all'art.4 del suo statuto dichiara di perseguire gli scopi di:
a) tutelare la professionalità del consulente;
b) promuovere lo studio dei problemi relativi alla consulenza coniugale e familiare;
c) preparare direttamente o servendosi di altre istituzioni qualificate all'esercizio della consulenza alla persona, alla coppia e al nucleo familire e, secondo i criteri della formazione permanente, favorire l'aggiornamento dei consulenti e degli specialisti di consultorio;
d) omissis (vedere statuto);
e) omissis (vedere statuto);
f) instaurare e mantenere contatti con gli organismi nazionali e internazionali.
L'associazione tiene ed aggiorna l'Albo Professionale di coloro che ritiene abilitati in Italia all'esercizio della professione di consulente della coppia e della famiglia.
lo statuto rappresenta la Magna Carta dell'Associazione e detta le regole principali della sua vita e della sua attività.
A parte gli scopi dell'associazione (art.4) vengono disciplinati i seguenti campi:
- definizione del consulente
- albi professionali
- ammissione dei soci
- libera professione
- organi collegiali
- rivista periodica.
L'A.I.C.C.e F. in qualità di associazione di professionisti è tenuta a verificare la preparazione e la competenza dei propri iscritti nel campo della consulenza familiare dell'esercizio della professione di consulente.
Pertanto l'associazione:
- ammette come soci aggregati ed effettivi i diplomandi e diplomati delle scuole di formazione triennali che sono già accreditate con l' A.I.C.C.e F.
- ammette come soci effettivi anche i possessori di un diploma triennale di formazione in consulenza familiare ritenuto qualificante dell'associazione secondo il giudizio che il Consiglio Direttivo esprime in un'apposita riunione.
I soci ammessi vengono iscritti all'ALBO professionale e godono dei servizi messi a disposizione dall'associazione che sono:
- copertura assicurativa collettiva, riservata a tutti i soci, che l'associazione detiene con l'UNIPOL e che copre la responsabilità civile contro i danni arrecati ai clienti durante l'esercizio della consulenza;
- l'abbonamento alla rivista trimestrale "Il consulente familiare" che è l'organo di stampa ufficiale dell'A.I.C.C.e F.;
- una costante funzione di raccordo tra gli iscritti e gli organi dell'associazione, degli enti di rappresentanza di secondo livello e con le istituzioni;
- la certificazione di competenza che viene rilasciata agli iscritti secondo la normativa europea e quella nazionale (di prossima definizione).
REGOLAMENTO DI AMMISSIONE A SOCIO EFFETTIVO A.I.C.C.e F.
Art. 6
Requisiti per l'ammissione.
I requisiti per l'ammissione a socio effettivo sono i seguenti:
a) titolo di studio di scuola superiore
b) diploma di qualifica professionale di consulente familiare
c) esercizio del tirocinio.
Art. 7
Titolo di studio.
omissis
Il titolo di studio di scuola media superiore di durata quinquennale o laurea deve essere posseduto alla data dell'inizio del corso triennale di formazione.
Art. 8
Diploma Professionale.
Sono considerati Diplomi Professionali
a) il diploma di consulente familiare ottenuto presso una delle scuole di formazione accreditate dall' A.I.C.C. e F.;
b) il diploma di qualifica professionale ottenuto dopo la frequenza di un corso triennale di formazione organizzato da ente pubblico o privato ritenuto qualificante dal Consiglio Direttivo dell'associazione.
Art. 9 Tirocinio. Si intende per tirocinio l'esercizio post diploma di un servizio di consulenza alla persona, alla coppia e al nucleo familiare in conformità alle norme previste dal regolamento dell'associazione ed avere svolto le attività consulenziali connesse.
Il servizio di consulenza può essere esercitato all'interno di un consultorio o analoga struttura o presso lo studio privato di un socio effettivo e deve essere supervisionato.
Ai fini della validità del tirocinio devono trascorrere almeno 18 mesi dal conseguimento del diploma professionale alla richiesta di ammissione all'associazione.
Deve inoltre, essere documentata la casistica e l'attività consulenziale svolta con un minimo di 150 ore e di 4 casi di consulenza trattati.
Rientrano tra le ore di attività consulenziali:
- le ore di consulenza
- i colloqui di orientamento
- la partecipazione all'equipe
- le ore di supervisione
- le ore di segreteria
- le ore per cui vengono attribuiti i Crediti formativi professionali di cui all'art.11 del regolamento.
Art.10
Esame di ammissione.
L'ammisione a socio effettivo prevede il superamento di uno specifico esame in cui viene valutata l'idoneità del richiedente all'esercizio della Consulenza Familiare.
L'esame finalizzato ad accertare:
- il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione di socio effettivo;
- l'approfondita conoscienza degli atti normativi dell'associazione e del Codice Deontologico della professione di consulente familiare;
- la preparazione personale del candidato;
- la padronanza delle metodologie di consulenza.
L'esame consiste in un colloquio individuale in cui il candidato dovrà presentare una relazione sul caso di consulenza precedentemente trattato.